INAPPLICABILITÀ DELL’ART. 2285 C.C. ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
(Trib. Milano, sentenza 17 ottobre 2016)
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 17 ottobre 2016 e rinvenibile sul sito giurisprudenzadelleimprese.it, affronta, sia pur di passaggio, la questione della applicabilità alle società di capitali del disposto dell’art. 2285, comma 1, c.c., che contempla la possibilità di recesso ad nutum – oltre che nell’ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, per la quale esiste nei modelli capitalistici espressa previsione negli artt. 2437, comma 3, c.c., e 2473, comma 2, c.c., salvo il preavviso di 180 gg. – anche quando questa è contratta per tutta la vita di uno dei soci, risolvendola negativamente
Si tratta di questione dibattuta, che vede dottrina e giurisprudenza divise sul punto e che si intreccia con quella della assimilabilità alla fattispecie della società contratta per tutta la vita di uno dei soci o a tempo determinato dell’ipotesi di società il cui termine di durata sia talmente lontano da superare le aspettative della vita dei soci (per la quale v. Cass. 23 aprile 2013, n. 9662, in CNN Notizie del 24 aprile 2013, con commento di RUOTOLO – PAOLINI, Durata della società e recesso legale e in Giur. comm., 2014, II, 804, con commento di CIUSA, Il recesso ad nutum in s.r.l. con durata determinata al 2100, in cui la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui lo stabilire una durata della società ad un termine assai lontano nel tempo – nel caso di specie, l’anno 2100 – equivale allo stabilire una durata a tempo indeterminato e, pertanto, la delibera con cui tale durata viene ridotta comporta l’eliminazione di una causa di recesso con conseguente riconoscimento del diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti).
Parte della dottrina, infatti, afferma l’applicabilità analogica dell’art. 2285, c.c., alle s.r.l., sia per ragioni di omogeneità con la disciplina delle società personali, sia per coerenza con gli obiettivi che la norma persegue (ANNUNZIATA, Recesso del socio, in Società a responsabilità limitata, a cura di Bianchi, in Comm. Marchetti, Milano, 2008, 495). E in tal senso si esprime anche parte della giurisprudenza di merito, sottolineandosi la forte valorizzazione dell’elemento personalistico nella disciplina delle s.r.l. alla luce della riforma del diritto societario (con riferimento alle s.p.a., Trib. Roma, 19 maggio 2009, in Foro it., I, 3567 con nota di TARANTINO; Trib. Varese, 26 novembre 2004, in Giur. comm., 2005, II, 473 con nota di DE BIASI; App. Milano, 21 aprile 2007, in Società, 2008, 1121 con nota di CARDARELLI).
L’opinione prevalente, tuttavia – nel senso della non equiparabilità – ritiene che il fatto che il comma 3 dell’art. 2437 accordi il diritto di recesso nel caso di società costituita a tempo indeterminato e non anche nel caso di società con durata eccedente la vita di uno dei soci costituisca una precisa scelta del legislatore con la conseguenza, nel caso di silenzio dello statuto, dell’impossibilità di applicare in via analogica il disposto dell’art. 2285 (STELLA RICHTER JR., Diritto di recesso e autonomia statutaria, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, 2004, 217, in nt. 6; CALANDRA BONAURA, Il recesso del socio di società di capitali, in Giur. comm., 2005, I, 291, spec. 301, con l’eccezione, sia pure in senso dubitativo, per le s.r.l. a struttura personalistica; ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, I, in Comm. Schlesinger, Milano, 2010, 796 s.; MAGLIULO, Il recesso e l’esclusione, in Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2007, 247; FRIGENI, Le fattispecie legali di recesso, in S.r.l. Commentario Portale, Milano, 2011, 467 ss.; PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., in Il nuovo diritto delle società Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 3, Torino, 2006, 723; SALVATORE, Il “nuovo” diritto di recesso nelle società di capitali, in Contr. e impresa, 2003, 635. In giurisprudenza, tra le altre, Tribunale Chieti, 17 febbraio 2011, in Vita not., 2011, 1622; Tribunale Terni, 28 giugno 2010, in Giur. it., 2010, 2551; App. Milano, 18 novembre 2009; Trib. Napoli, 10 dicembre 2008, in Notariato, 2009, 285, con nota di ANGIOLINI; App. Trento, 15 febbraio 2008, in Società, 2008, 1237 ss.; Trib. Forlì, 16 maggio 2007, in Giur. comm., 2008, II, 256 ss.; Trib. Cagliari, 20 aprile 2007, in Riv. giur. sarda, 2009, 375 con nota di DESSÌ; Trib. Milano, 19 luglio 2006).
Va, peraltro, segnalata sul punto la recente Massima n. 6 del luglio 2016 della Commissione diritto societario del Consiglio Notarile di Roma (Durata della società e recesso legale, rinvenibile in CNN Notizie del 5 agosto 2016), nella quale, in motivazione, si sottolinea come dal confronto dei testi normativi (artt. 2285 e artt. 2437 e 2473) si comprende che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato, senza accordare il medesimo diritto nel caso nel quale la durata della società fosse commisurata alla vita di uno dei soci. «La ragione fondante della scelta – prosegue la massima – è da rintracciare nella differenza strutturale (tipologica, secondo la terminologia più corretta) tra società di persone, nelle quali l’intuitus personae è prevalente, e società di capitali, nelle quali la struttura organizzativa assume un rilievo essenziale. Ed è per questo motivo che nelle società di capitali si deve fare affidamento su due opzioni nette: durata determinata senza libero recesso, da una parte, e durata indeterminata con libero recesso, dall’altra».