Novità Legge Finanziaria 2023

Novità Legislative Finanziaria 2023
Art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (in Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, suppl. ord. n. 43/L).

1) PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTI IMMOBILI ABITATIVI UNDER 36 (Comma 74)

Sono prorogate per l’anno 2023 le agevolazioni previste dall’art. 64 d.l. n. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021, per gli acquisti e i finanziamenti relativi alla prima casa di abitazione a favore di giovani “che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. ( Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (contestualmente) in presenza dei Requisiti I casa )

2) detrazione Irpef del 50% dell’IVA corrisposta per gli acquisti dalle imprese costruttrici entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali ( Comma 76)

La disposizione in esame prevede, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2023 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

Si tratta di una misura di favore che ricalca quanto già disposto dall’art. 1, comma 56, l. 28 dicembre 2015, n. 208, per gli acquisti effettuati nel 2016 e nel 2017. Al riguardo per chiarimenti, tra l’altro, in ordine ai presupposti soggettivi, e in particolare, quanto al cedente, in relazione alla nozione di impresa costruttrice (considerata tale non solo quella che ha realizzato l’immobile ma anche l’impresa “ristrutturatrice”, di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-bis d.p.r. n. 633/1972), in ordine all’estensione del beneficio fiscale anche alla pertinenza, e al calcolo della detrazione, si rinvia a studio n. 7-2016/T, nonchè Agenzia delle entrate, circ. 18 maggio 2016, n. 20/E.
La formulazione del comma 76 presenta, però, una novità rispetto alla previgente normativa, relativa al presupposto soggettivo del cedente, in quanto accanto “alle imprese che le hanno costruite” (espressione utilizzata invece della precedente “imprese costruttrici delle stesse”) sono aggiunti gli “organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari”.

3) Agevolazioni per assegnazioni e cessioni ai soci, trasformazione in società semplice (Commi 100-105)

Le s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., che entro il 30 settembre 2023 assegnano o cedono ai soci immobili diversi da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo t.u.i.r. (diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa, possono applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (l’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023).

Per le assegnazioni e le cessioni di cui sopra le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà. Le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

La normativa si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 o che siano iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge in forza di titoli di trasferimento aventi data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che si trasformino in società semplice entro il 30 settembre 2023.

Precedenti approfondimenti: cfr. studio n. 20–2016/T, Art. 1 commi 115-120, legge di Stabilità 2016: studio n 92-2016/T, studio n. 73-2017/T, Cnn Notizie del 3 giugno 2016, Agenzia delle entrate con la circolare n. 26/E del 2016, in Cnn Notizie del 21 settembre 2016, circolare n. 37/E dell’Agenzia delle entrate.

il Comma 106 reintroduce invece l’imposta sostitutiva dell’8% per l’ estromissione di beni dal regime di impresa dell’imprenditore individuale, richiamando le disposizioni di cui all’art. 1 comma 121 legge di Stabilità per il 2016, applicabili alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023 (sul tema cfr. studio n. 20-2016/T cit.).

4) Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni, ai fini della plusvalenza (Commi 107-109)

5) Modifiche in tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina (Comma 110)

La disposizione prevede l’applicazione delle agevolazioni (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, imposta catastale nella misura dell’1 per cento) di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, conv. in l. n. 25/2010, anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP. Per dettagli, Vedi Cnn del 5 gennaio 2023.

Novità anche per le agevolazioni per i territori montani: È sostituito il secondo comma dell’art. 9 d.p.r. n. 601/1973 in tema di agevolazioni per gli acquisti di fondi rustici in territori montani (senza più il riferimento allo scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici), applicabili a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Le agevolazioni sono applicabili anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella suddetta gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, decadendo dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Con riguardo al regime fiscale applicabile, è espressamente prevista anche l’esenzione dall’imposta di bollo (oltre all’esenzione dall’imposta catastale e alla debenza delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, come nella precedente formulazione).

6) modifiche in tema di Superbonus (Commi 894-895)

Sono introdotte alcune eccezioni alla riduzione del Superbonus al 90 per cento operata dall’art. 9 del cd. decreto Aiuti-quater (d.l. 18 novembre 2022, n. 176, attualmente in fase di conversione in legge). Pertanto per gli interventi indicati nel comma 894, in presenza delle condizioni ivi previste, il Superbonus si applica nella misura del 110 per cento anche per il 2023.

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