Modello Standard di Fideiussione per i Preliminari di Immobile da costruire

 MODELLO STANDARD DI FIDEIUSSIONE 
               ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, 
           del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 
 
DEFINIZIONI 
    a) «Decreto legislativo»: il decreto legislativo 20 giugno  2005,
n. 122 (Disposizioni per la tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli
acquirenti di immobili da costruire a  norma  della  legge  2  agosto
2004, n. 210), come modificato dal "Codice della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza" di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14; 
    b)  «Banca»:  impresa  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB); 
    c) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata  all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  nel  ramo  n.  15  (cauzione)  di   cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private); 
    d) «Garante»: la Banca o l'Impresa di assicurazione che  rilascia
la Fideiussione, i cui estremi identificativi  sono  riportati  nella
Fideiussione e nella relativa Scheda tecnica; 
    e)  «Beneficiario»:  l'acquirente  dell'Immobile  come   definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera  a),  del  Decreto  legislativo,  o
colui che subentra nella sua posizione giuridica e abbia  gli  stessi
requisiti soggettivi; 
    f)  «Contraente»:  il  costruttore  dell'Immobile  come  definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo; 
    g)   «Immobile»:   l'immobile   da   costruire   come    definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo; 
    h) «Contratto»: il contratto, stipulato per atto pubblico  o  per
scrittura privata autenticata ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  del
Decreto legislativo, che abbia come finalita'  il  trasferimento  non
immediato della proprieta' o di altro diritto reale di  godimento  su
un immobile da costruire o un atto avente le  medesime  finalita'  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del  Decreto  legislativo  e  con  le
esclusioni  ivi  previste;  per  le  societa'   cooperative,   l'atto
equipollente di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo; 
    i) «Fideiussione o Garanzia»: la  garanzia  fideiussoria  di  cui
agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo; 
    l) «Somma garantita o Importo complessivo  garantito»:  l'importo
massimo complessivo della Fideiussione, corrispondente alle  somme  e
al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il Contraente  ha
riscosso  e  deve  ancora  riscuotere  dal  Beneficiario  prima   del
trasferimento della proprieta' dell'Immobile o di altro diritto reale
di godimento sullo stesso; 
    m) «Scheda tecnica»: allegato alla Fideiussione,  che  riporta  i
termini  della  Fideiussione  e  le  condizioni  cui  la  stessa   e'
subordinata. 
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
Sezione I 
  Art. 1 - Oggetto della Garanzia 
    1. Il Garante si impegna nei confronti  del  Beneficiario  -  nel
caso in cui il Contraente incorra in una situazione di crisi  che  si
intende verificata a norma dell'articolo  3,  comma  2,  del  Decreto
legislativo,   oppure   nel   caso   di   inadempimento   all'obbligo
assicurativo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo -
a rimborsare, nei limiti della Somma garantita indicata nella  Scheda
tecnica, le somme e il valore di ogni altro  eventuale  corrispettivo
che il Contraente ha riscosso e, secondo i  termini  e  le  modalita'
stabilite nel Contratto,  deve  ancora  riscuotere  dal  Beneficiario
prima del trasferimento della proprieta'  dell'Immobile  o  di  altro
diritto reale di godimento sullo stesso, oltre ai relativi  interessi
legali maturati fino alla data in cui  si  e'  verificata  una  delle
situazioni di crisi di  cui  all'articolo  3,  comma  2  del  Decreto
legislativo o vi e' stato l'inadempimento all'obbligo assicurativo di
cui all'articolo 4 dello stesso Decreto legislativo. 
  Art. 2 - Durata ed efficacia della Garanzia 
    1. La Garanzia decorre dalla data di stipula del Contratto. 
    2. L'efficacia della Garanzia cessa automaticamente  nel  momento
in cui il Garante riceve dal  Contraente  o  dal  Beneficiario  copia
dell'atto di trasferimento della proprieta' o di altro diritto  reale
di  godimento  sull'Immobile  o   copia   dell'atto   definitivo   di
assegnazione del medesimo, contenenti la menzione di cui all'articolo
4, comma 1-quater, del Decreto legislativo. 
    3. La Garanzia cessa altresi' di produrre effetti qualora  l'atto
di   cui   al   paragrafo   precedente   sia   stipulato   nonostante
l'inadempimento all'obbligo assicurativo di cui  all'articolo  4  del
Decreto legislativo. 
    4. Non e' ammesso il recesso da parte del Garante. 
  Art. 3 - Somma garantita 
    1. La Fideiussione, anche ai sensi dell'articolo 1938 del  codice
civile, e' prestata per un importo corrispondente  alle  somme  e  al
valore di ogni altro eventuale corrispettivo  che  il  Contraente  ha
ricevuto dal Beneficiario, nonche' alle somme e  al  valore  di  ogni
altro corrispettivo che, secondo i termini e le  modalita'  stabilite
nel Contratto,  il  Contraente  deve  ancora  riscuotere,  prima  del
trasferimento o dell'assegnazione della proprieta' o di altro diritto
reale di godimento sull'immobile. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Decreto legislativo, restano escluse dalla tutela della  Garanzia  le
somme per le quali e' pattuito  che  debbano  essere  erogate  da  un
soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici  gia'  assistiti  da
autonoma garanzia. 
    3. L'ammontare della somma garantita  e'  indicato  nella  Scheda
tecnica. 
    4. Il Garante e' inoltre  tenuto  al  pagamento  degli  interessi
legali maturati sugli importi corrispondenti alle somme e  al  valore
di ogni altro corrispettivo che  il  Contraente  abbia  riscosso  dal
Beneficiario, fino al momento in cui si e' verificata  la  situazione
di crisi di cui all'articolo 3,  comma  2,  del  Decreto  legislativo
ovvero  fino  alla  data  dell'attestazione,  da  parte  del  notaio,
dell'inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del
medesimo Decreto legislativo. 
  Art. 4 - Escussione della Garanzia 
    1. Il Garante provvedera'  a  pagare  al  Beneficiario  la  somma
garantita, senza la preventiva escussione del debitore principale  di
cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. 
    2. L'escussione della Garanzia, verificatesi le condizioni di cui
all'articolo  3,  comma  3,  del  Decreto  legislativo,  avviene  per
l'importo indicato nella richiesta di escussione presentata ai  sensi
dell'articolo 6, a condizione che tale importo sia pari all'ammontare
delle somme e  dei  valori  di  ogni  altro  eventuale  corrispettivo
effettivamente  riscossi  dal  Costruttore,  comprovato   da   idonea
documentazione  prodotta  in  sede   di   escussione   dallo   stesso
Beneficiario a norma del medesimo  articolo  6,  e  maggiorato  degli
interessi legali determinati secondo quanto previsto dall'articolo 3. 
  Art. 5 - Tempi di escussione della Garanzia 
    1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera  a)  del
Decreto  legislativo,  la  Fideiussione  puo'   essere   escussa,   a
condizione che il Beneficiario  abbia  comunicato  al  Contraente  la
propria volonta' di recedere dal Contratto, a decorrere dalla data di
trascrizione nei Registri Immobiliari, o  di  annotazione  nel  Libro
Fondiario,  del  pignoramento  relativo  all'Immobile   oggetto   del
Contratto. 
    2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3,
comma  2,  del  Decreto  legislativo,  la  Fideiussione  puo'  essere
escussa, a  condizione  che  il  competente  organo  della  procedura
concorsuale non  abbia  comunicato  la  volonta'  di  subentrare  nel
Contratto, a decorrere dalla data  di  pubblicazione  della  sentenza
dichiarativa del fallimento del Costruttore,  oppure  dalla  data  di
presentazione  della  domanda  di  ammissione   alla   procedura   di
concordato preventivo, o ancora dalla  data  di  pubblicazione  della
sentenza che dichiara lo stato  d'insolvenza  o,  se  anteriore,  del
decreto  che  dispone  la  liquidazione   coatta   amministrativa   o
l'amministrazione straordinaria. 
    3. Nell'ipotesi di inadempimento all'obbligo assicurativo di  cui
all'articolo 4 del Decreto legislativo, la Fideiussione  puo'  essere
escussa dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto,
entro  il  giorno  fissato  per  la   sottoscrizione   dell'atto   di
trasferimento della proprieta', la polizza assicurativa  conforme  al
decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 4, a condizione  che
il Beneficiario abbia comunicato al Contraente la propria volonta' di
recedere  dal  Contratto  e  non   abbia   sottoscritto   l'atto   di
trasferimento della proprieta' nonostante l'inadempimento all'obbligo
assicurativo da parte del Contraente. 
  Art. 6 - Modalita' di escussione della Garanzia 
    1. L'escussione della Fideiussione deve  avvenire  esclusivamente
mediante richiesta scritta del Beneficiario da inviarsi all'indirizzo
del  Garante  riportato  nella  Scheda  tecnica   a   mezzo   lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  ovvero   mediante   posta
elettronica certificata. 
    2. La richiesta di escussione deve essere corredata  da  ricevute
di bonifico bancario o di versamento su conto corrente  intestato  al
Contraente o da altra idonea documentazione  attestante  i  pagamenti
eseguiti in favore di questo e, in caso di  permuta,  deve  contenere
l'indicazione degli atti  dai  quali  rilevare  il  valore  del  bene
permutato  e  trasferito  quale  corrispettivo  parziale   o   totale
attribuito al costruttore. Alla richiesta di escussione deve altresi'
essere allegata la seguente documentazione: 
      a) nell'ipotesi di escussione di cui all'articolo 5,  paragrafo
1, copia della comunicazione inviata dal Beneficiario al  Costruttore
concernente la volonta' di recedere dal Contratto, con la prova della
sua ricezione, e certificato dei competenti Uffici  dell'Agenzia  del
Territorio attestante la trascrizione del pignoramento sull'Immobile; 
      b) nelle ipotesi di escussione di cui all'articolo 5, paragrafo
2: 
        1) visura dell'ufficio del registro delle  imprese  istituito
presso le Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
relativa al Costruttore, comprovante la dichiarazione di  fallimento,
la  dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  o,   se   anteriore,
l'apertura della procedura  di  amministrazione  straordinaria  o  di
liquidazione coatta  amministrativa  ovvero  la  pubblicazione  della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; 
        2) attestazione del Beneficiario, resa mediante dichiarazione
redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non  aver  ricevuto  da
parte degli organi della procedura comunicazione di voler  subentrare
nel Contratto; 
        3) copia  della  comunicazione  ritualmente  effettuata  agli
organi della  procedura  stessa  con  cui  e'  stata  manifestata  la
volonta' di escutere la garanzia; 
      c) nell'ipotesi di escussione di cui all'articolo 5,  paragrafo
3, attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto
di trasferimento della proprieta' la polizza assicurativa conforme al
decreto ministeriale di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo, e
copia della comunicazione concernente la  volonta'  di  recedere  dal
Contratto inviata dal Beneficiario al Contraente con modalita' idonee
a comprovarne la ricezione. 
    3. Nel caso in cui abbia  escusso  la  presente  fideiussione  ed
abbia   successivamente   esercitato   il   diritto   di   prelazione
nell'acquisto dell'Immobile ad esso riconosciuto dall'articolo 9  del
Decreto legislativo ad un prezzo inferiore all'ammontare dell'importo
pagato dal Garante in virtu' della presente garanzia, il Beneficiario
sara' tenuto a restituire al Garante medesimo l'eccedenza  di  quanto
ricevuto,   sempre   che   l'Immobile,   a   tale   data,    presenti
caratteristiche tipologiche e di  finitura  corrispondenti  a  quelle
previste  nel  Contratto.  Ove  non  ricorra  tale   condizione,   la
determinazione dell'ammontare da restituire al Garante sara'  oggetto
di apposita stima concordata tra il Garante e il Beneficiario  ovvero
effettuata da un perito nominato di comune accordo.  In  mancanza  di
accordo, la stima sara' effettuata da un collegio  peritale  composto
da un perito nominato dal Garante, uno nominato dal Beneficiario e il
terzo nominato dai primi  due  o,  in  difetto,  dal  presidente  del
tribunale competente per territorio, il quale altresi'  nominera'  il
perito nel caso in  cui  una  delle  parti  rifiuti  di  provvedervi.
Ciascuna delle parti sosterra' le spese del perito da lei nominato, e
quelle del terzo perito saranno  a  carico  del  Beneficiario  e  del
Garante in pari misura. 
  Art. 7 - Obblighi informativi 
    1. Salvi gli  effetti  della  Fideiussione,  il  Beneficiario  e'
tenuto a comunicare  tempestivamente  al  Garante  ciascun  pagamento
eseguito ai sensi del Contratto successivamente  alla  stipula  della
presente Fideiussione. 
    2. Tanto il Contraente  quanto  il  Beneficiario  sono  tenuti  a
trasmettere   tempestivamente   al   Garante   copia   dell'atto   di
trasferimento della proprieta' o altro  diritto  reale  di  godimento
sull'Immobile ovvero copia dell'atto definitivo di  assegnazione  del
medesimo. 
    3. Il Contraente, il Beneficiario e  il  Garante  sono  tenuti  a
comunicare tempestivamente  ogni  variazione  dei  recapiti  inseriti
nella Scheda tecnica. In questo caso il Garante trasmette alle  altre
parti una nuova Scheda tecnica contenente i dati aggiornati. 
  Art. 8 - Rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
    1.  Il  Garante  rinuncia  espressamente   al   beneficio   della
preventiva  escussione  del  Contraente  di  cui  all'articolo  1944,
secondo comma, del codice civile. 
  Art. 9 - Eccezioni del Garante 
    1. Il Garante  non  puo'  eccepire  al  Beneficiario  il  mancato
pagamento delle commissioni o dei premi dovuti dal Contraente. 
  Art. 10 - Pagamento della garanzia 
    1. Il Garante e' tenuto a pagare l'importo che risultera'  dovuto
al  Beneficiario,  entro  il  termine  di  30  (trenta)  giorni   dal
ricevimento della presentazione della richiesta di escussione con  le
modalita' di cui all'articolo 6. 
    2. Quando il pagamento non avviene nel predetto termine per causa
imputabile  al  Garante,  quest'ultimo  e'  tenuto  a  rimborsare  al
Beneficiario le spese da lui effettivamente  sostenute  e  necessarie
per conseguire il pagamento, oltre ai relativi interessi. 
  Art. 11 - Forma delle comunicazioni 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche dipendenti  dalla  presente
Fideiussione, per essere valide, devono essere  fatte  esclusivamente
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o  mediante  posta
elettronica certificata, inviate agli indirizzi indicati nella Scheda
tecnica. 
  Art. 12 - Modifiche 
    1. La presente Fideiussione e' valida ed efficace  esclusivamente
in relazione ai dati in essa contenuti. Eventuali modifiche  ai  dati
medesimi,  che  potranno  essere   convenute   tra   Beneficiario   e
Contraente, dovranno essere comunicate  al  Garante  e,  se  da  esso
accettate,  saranno  garantite  mediante  il  rilascio  di  un   atto
integrativo del presente atto di fideiussione e di una  nuova  Scheda
tecnica contenente i dati aggiornati. 
    2. Eventuali modifiche soggettive della persona del  Beneficiario
dovranno essere comunicate al Garante, che provvedera' a  trasmettere
alle  altre  parti  una  nuova  Scheda  tecnica  contenente  i   dati
aggiornati, e non determineranno caducazione della Garanzia,  purche'
permangano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, lettera  a),
del Decreto legislativo. 
  Art. 13 - Legge applicabile 
    1. La presente fideiussione e' regolata dalla legge italiana. 
  Art. 14 - Foro competente 
    1.  Per  tutte  le  controversie  che  riguardano  la  validita',
l'efficacia, l'interpretazione e l'escussione della  fideiussione  e'
competente il Foro individuato ai sensi della normativa vigente. 
Sezione II 
  Art. 15 - Cessione del beneficio 
    1.  Il  beneficio  della  Fideiussione  e  dei  crediti  da  essa
derivanti non puo' essere ceduto senza il preventivo assenso  scritto
del Garante. 
    2. Ai cessionari viene comunque riconosciuto il solo  diritto  di
cessionari del beneficio della garanzia e  di  eventuali  crediti  da
essa derivanti,  senza  che  cio'  comporti  alcuna  successione  nel
contratto con il Garante ne' traslazione degli oneri ed  obblighi  da
questo previsti, che resteranno  quindi  ad  esclusivo  ed  integrale
carico del Beneficiario e fermo restando che l'esercizio del  diritto
di   escussione   potra'   essere   esercitato   esclusivamente   dal
Beneficiario. L'indennizzo eventualmente dovuto al Beneficiario sara'
versato dal Garante nelle forme indicate dal cessionario. 
  Art. 16 - Surrogazione e rivalsa 
    1. Nel limite di  quanto  da  esso  corrisposto,  il  Garante  e'
surrogato al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni  verso
il Contraente, suoi coobbligati, successori,  aventi  causa  e  terzi
responsabili o in qualsiasi modo obbligati. 
    2.  Il  Beneficiario  fornira'  al  Garante  tutti  i   documenti
eventualmente necessari per il proficuo esperimento dell'azione verso
il Contraente. 
    3. Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il  Contraente
per le somme pagate in forza della presente Garanzia. 
  Art. 17 - Sanzioni Internazionali 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
il beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella  misura  in
cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o
il pagamento di tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso  a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  Europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica  Europea  o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali o embargo internazionale. 
    Data 
    Firma (Contraente) 
    ______________________________ 
      
    Firma (Garante) 
    ______________________________ 
      
    Firma (Beneficiario) 
    ______________________________ 

Di seguito : SCHEDA TECNICA - ALLEGATA ALLA FIDEIUSSIONE

SCHEDA FIDEIUSSIONE

Di seguito Segnalazione della novità a cura del CNN:

Studio su fideiussione

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