L’art. 228, 2 co., L. 19.5.1975, n. 151 stabilisce, come giustamente accenna il nostro utente, che il regime di comunione legale si applica automaticamente anche alle coppie sposate prima dell’entrata in vigore (avvenuta il 20.9.1975) della legge di riforma, a meno che entrambi o anche uno solo di essi non abbia no espressamente dichiarato, entro il 16.1.1978, di voler adottare un diverso regime. Oggetto della comunione sono sia gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il 16.1.1978, sia quelli compiuti dal 21.9.1975 al 15.1.1978, purché ancora esistenti nel patrimonio del coniuge acquirente (C. 6954/1997), ma non anche gli acquisti effettuati prima, che rimangono di proprietà individuale del coniuge che li aveva fatti.