1. Revoca/Inefficacia della rinuncia all’eredità
l’articolo 524 del codice civile sancisce che, entro il termine di cinque anni dalla rinuncia, i creditori del “chiamato rinunciante” possono farsi autorizzare dal giudice ad “accettare” l’eredità in luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei propri crediti. In realtà occorre specificare che non si tratta di una vera e propria “accettazione” dell’eredità, nel senso che i creditori, esercitando tale rimedio, non diventano “eredi” del de cuius, ma in buona sostanza ottengono lo scopo di rendere inefficace nei loro confronti la rinuncia all’eredità fatta dal proprio debitore, rendendo quindi aggredibili i beni che, in mancanza di rinuncia, sarebbero entrati nel patrimonio del medesimo. tutto questo, si badi bene, indipendentemente dal fatto che la rinuncia fosse stata fatta, fraudolentemente, solo per evitare l’aggressione di tali beni, indipendentemente dal fatto che altri chiamati cui l’eredità fosse devoluta, in forza della rinuncia del primo chiamato, avessero accettato nel frattempo l’eredità.
2. Azione Revocatoria ordinaria ( per qualsiasi trasferimento )
L’art. 2901 c.c. prevede la revocatoria di atti stipulati a danno dei creditori. Quanto ad una vera e propria vendita “al giusto prezzo” l’eventuale pericolosità dell’atto non discende dalla diminuzione del patrimonio del debitore ma dalla più facile e agevole occultabilità del denaro rispetto ad un immobile che è più facilmente soggetto ad azione esecutive. Non tutti gli atti ( di disposizione ) possono essere oggetto di revocatoria ma solo quelli che :
- comportano una diminuzione del patrimonio del debitore tale da far assumere una consistenza insufficiente dello stesso ai fini dell’adempimento delle varie obbligazioni/debiti ( eventus damni )
- Consapevolezza del debitore alle ragioni del creditore;
- Conoscenza da parte dell’acquirente/altro contraente del pregiudizio che l’atto è idoneo a recare alle ragioni del creditore ( consilium fraudis)
Tali elementi sono i requisiti che il Giudice dovrà verificare per ordinare o meno la revocatoria dell’atto.
3. La Revocatoria delle Donazioni e di altre liberalità.
Più semplice è invece la revocabilità delle donazioni e degli altri di liberalità ( ad di là della loro eventuale impugnazione per lesioni di legittima). il D. Lgs 38/2015, poi convertito in legge, ha introdotto l’art. 2929 bis c.c. che prevede che:
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
4. Sottrazione fraudolenta dei beni per pagamento delle imposte
(tale norma è applicabile ai soli debiti con l’Erario)
Si può configurare tale reato sia in caso di rinuncia ma anche in caso di trasferimento del solo immobile di proprietà.
Nella ipotesi di un vero e proprio atto di compravendita, dove vi è effettivamente una transazione in denaro, il Fisco potrà rivalersi sul prezzo corrisposto dal compratore al venditore.
il reato di cui all’art. 11 DLgs 74/200 relativo alla “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”si applica per importi oltre 51.645 mila.
Per far scattare il reato non è necessario che il contribuente abbia già in corso un pignoramento o comunque sia moroso, ma basta che sia al corrente di avere un debito con lo Stato (lo stesso reato, ovviamente, non può essere posto se il proprietario ha un debito con soggetti privati). Dunque, fa scattare il reato il fatto di aver ceduto un proprio bene di consistente valore dopo che il debito sia sorto, a prescindere dal fatto se il contribuente stia regolarmente pagando o meno eventuali piani di rateazione (in quest’ultimo caso, però, il reato viene contestato solo se l’interessato smetta di pagare, a prescindere dalla ragione).
5. Sottrazione fraudolenta verso altri creditori
“chiunque per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito …
Per integrare la fattispecie non è quindi necessaria l’esistenza attuale di debiti, ma la potenzialità che diventino concreti e la circostanza che siano già oggetto di accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria ( comprese i beni che sono stati oggetti di misure cautelari come ad es. il sequestro conservativo) , assieme al fatto che, in luogo di disporre delle attività a favore di altri, si vada ad assumere un comportamento che impedisca di accertare che la titolarità è del debitore.
Questo tipo di reato è stato pensato per tutelare l’esigenza che i provvedimenti giudiziari abbiano esecuzione. Per atto fraudolento deve intendersi quello compiuto in frode ai creditori (art. 2901 c.c.), mentre per atto simulato si devono intendere le c.d. finte vendite (negozio simulato civilistico).