Piccola Rassegna Giurisprudenziale
Vendita in blocco e vendita cumulativa: differenze ( ai fini della prelazione )
Cassazione civile sez. II, 23/06/2017, n.15751
In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, nell’ipotesi di vendita, con un unico atto o con più atti collegati, ad uno stesso soggetto di una pluralità di unità immobiliari, tra cui quella oggetto del contratto di locazione, l’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto da parte del conduttore ai sensi degli artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978 è ammesso solo se si tratti di vendita cumulativa e non già di vendita in blocco, la quale ultima ricorre quando sussistano significativi e penetranti requisiti di oggettiva unità strutturale o funzionale tra gli immobili costituenti le elementari componenti di un’effettiva vendita in blocco, quale cessione di un “complesso unitario” diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari; ne deriva che, nell’effettuare la relativa indagine, il giudice di merito è tenuto a considerare, e quindi ad esplicitare in motivazione, i criteri oggettivi seguiti.
l’indagine del giudice del merito non deve essere condotta solo sulla base della situazione oggettiva, di fatto, esistente al momento della vendita (o della denuntiatio) ma deve, altresì, tener conto del tenore del contratto di vendita (o del preliminare) e di eventuali altri contratti che, pur se intervenuti tra soggetti parzialmente diversi, possano dirsi collegati al primo, e sulla base di questo il giudice deve apprezzare se le parti hanno o meno considerato la vendita dei vari cespiti (anche, eventualmente, per motivi soggettivi) di un complesso unitario non frazionabile. Spetta al giudice del merito l’accertamento, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, dell’unicità strutturale e funzionale del bene venduto, al fine di escludere o ammettere la prelazione o il riscatto.
CLAUSOLA PENALE
Non sconta una autonoma imposta di registro
La Cassazione (sentenze nn. 30983 e 30989 del 7 novembre 2023, nn. 31027 e 31145 dell’8 novembre 2023) si pronuncia sul tema dell’autonoma tassabilità della clausola penale apposta ad un contratto di locazione affermando il seguente principio di diritto:
«ai fini di cui al dpr 131 del 1986, art. 21 la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal comma 2 della norma citata».
DONAZIONI
Cassazione n. 35461/2022 del 7 ottobre 2022
La Cassazione, con la nuova pronuncia, smentisce quanto affermato in una precedente sentenza dell’11 febbraio 2022 n. 4523 con cui aveva ritenuto applicabile l’azione di restituzione anche alle donazioni indirette, che la Corte in quell’occasione assimilava confusamente alle donazioni simulate. L’ordinanza in commento mette ordine nella materia e riconosce che coloro che hanno acquistato il bene dal beneficiario di una donazione indiretta sono al riparo da ogni pretesa restitutoria da parte di eventuali legittimari lesi. Richiamando quanto era già stato precisato nella sentenza 11496 del 2010, la Corte ribadisce ora che, nell’ambito delle donazioni indirette, l’azione di riduzione non mette mai in discussione la titolarità del bene e “il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito”. Il legittimario leso da una donazione indiretta potrà, quindi, agire con l’azione di riduzione nei confronti del solo beneficiario della donazione indiretta, senza poter in alcun modo far valere i suoi diritti nei confronti dei successivi acquirenti del bene donato.
MUTUI
Cassazione, sentenza 16 novembre 2022, n. 33719, sez. unite civili
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.