Agevolazione prima casa e Ri-Trasferimento della residenza

Non c’è una norma che imponga al contribuente di mantenere, per un periodo minimo di tempo, la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione per la quale ha chiesto il beneficio prima casa. Pertanto, un immediato ritrasferimento non è ostativo al mantenimento dell’agevolazione. Lo ha chiarito laCassazione con la sentenza del 15 luglio 2016, n. 14510.

In essa, l’Agenzia delle Entrate riscontrava infatti un comportamento “abusivo” da parte di un contribuente: questi si era ritrasferito nel Comune in cui precedentemente risiedeva, a distanza di circa tre mesidal previo spostamento di residenza. Insomma, per le Entrate si trattava di un gioco messo in atto perusufruire del beneficio fiscale. Dunque, aveva richiesto che il contribuente allegasse le ragioni economicheidonee a giustificare la transazione, altrimenti sottratta senza ragione al regime fiscale comune.

Le motivazioni delle Entrate sono state però respinte in Cassazione. “Per ottenere le agevolazioni in discorso – hanno osservato i Giudici – doveva ricorrere il requisito della residenza dell’acquirente nel Comune in cui è sito l’immobile: già esistente ovvero acquisita per trasferimento nel termine di diciotto mesi”. La Cassazione ha quindi affermato che non esiste una norma sul mantenimento della residenza per un determinato lasso di tempo: “Pertanto, una volta che il presupposto della fissazione della residenza per trasferimento si sia verificato (e cioè che l’acquirente abbia trasferito, come nella fattispecie, la propria residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l’immobile entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di acquisto), in mancanza di una espressa previsione normativa circa l’obbligo del suo mantenimento per un periodo minimo, si deve ritenere che essa possa successivamente essere spostata altrove (nello stesso o in altro comune)”.