Immobili da costruire e divieto ex art. 8 – 122/05

DIVIETO DI STIPULA ART 8 DLGS 122/2005.

Non si applica agli immobili ultimati.

Cassazione, sentenza 1°dicembre 2016, n. 24535, sez. II civile

In tema di sanzioni disciplinari a carico di notai , il divieto di stipula di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 122 del 2005 non è applicabile agli atti di compravendita che abbiano ad oggetto un immobile già ultimato, in quanto il predetto articolo, che deve essere interpretato in necessaria correlazione con le altre norme del medesimo decreto, si inserisce tra le disposizioni volte alla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di “immobili da costruire”, le quali presuppongono una condizione di particolare asimmetria giuridica ed economica tra il venditore e l’acquirente che giustifica la specialità della disciplina normativa