Il cd. “Uso esclusivo” nella prassi negoziale dopo la Sentenza della Cass. SU 2020, n. 28972

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 17 dicembre 2020, n. 28972 in tema di “uso esclusivo e perpetuo” di un bene comune, sconfessa la natura “reale” di un siffato diritto e quindi la sua opponibilità “tout cour a terzi; lascia tuttavia uno spazio per la validità di tale diritto:

Se in sede di creazione di un condominio sia stato previsto che alcune parti di proprietà fossero attribuite in uso esclusivo a un solo soggetto la questione diventa allora di verificare se tale previsione in realtà non indicasse la volontà di attribuire quel bene in proprietà al soggetto ( o altra valenza). Se non si ritiene esistente, come fa Cassazione Sezioni Unite 17 dicembre 2020, n. 28972, un diritto reale minore compatibile con l’uso esclusivo della cosa comune, è chiaro che occorre attribuire un significato a una tale previsione. Da tale prospettiva l’attribuzione di ogni diritto sulla cosa a un solo soggetto, nella sostanza, potrebbe essere letta come l’attribuzione della proprietà, come costituzione di servitù o attribuzione di un diritto di godimento obbligatorio e non reale.

Si allega lo Studio del CNN a tal riguardo:

Usoesclusivo30-2021-C

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