Accettazione tacita di eredità

PER LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA LA TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ È “FORMALITÀ DIRETTAMENTE CONSEGUENTE” ALLA COMPRAVENDITA

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con tre distinti provvedimenti (peraltro di identico contenuto) emessi in data 25 febbraio 2016, ha accolto il principio secondo cui la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità effettuata sulla base di un atto traslativo immobiliare a titolo oneroso (nella fattispecie compravendita) deve considerarsi “formalità direttamente conseguente” rispetto al medesimo atto, e che pertanto debba essere assoggettata alla sola imposta ipotecaria nella misura fissa di Euro 50,00 ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23.

Il principio suddetto contraddice l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.2 del 21 febbraio 201.

Per una corretta tassazione della fattispecie si attendono quindi notizie dalla Agenzia delle Entrate al riguardo.

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