La legge reca il titolo ‘regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze’. C’è infatti una parte dedicata alle coppie di fatto etero che protranno stipulare i contratti di convivenza, in forma scritta, davanti a un notaio. Ecco le novità, in una scheda dell’agenzia Dire.
( N.B. : il testo del provvedimento è stato approvato al Senato e ora passerà alla Camera per l’approvazione definitiva)
Unione civile ‘formazione sociale’. E’ istituita quale ‘specifica formazione sociale’ tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Gli atti dell’unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza vengono registrati nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome se diverso.
Vita familiare, no obbligo di fedeltà. Non è stato inserito l’obbligo di fedeltà per le coppie gay come per i coniugi nel matrimonio. Resta però il riferimento alla vita familiare. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare fissando la residenza comune.
Diritti successori e reversibilità. Si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni. Si regolano i diritti successori e le norme sulla reversibilità.
No stepchild adoption ma ok a pronunciamento dei giudici. Per tutelare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle con le parole ‘coniuge’ – ‘coniugi’ ovunque ricorrono nelle leggi si applicano anche alle unioni civili tranne che per quelle non espressamente richiamate dalla legge e nemmeno per quanto riguarda l’intera legge 4 maggio 1983, n.184 sulle adozioni escludendo così anche la stepchild adoption. Viene però inserito un comma che precisa che ‘resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti’ in modo da non impedire il pronunciameno dei giudici sui casi di adozioni per le coppie gay.
Divorzio rapido. Viene semplificato il procedimento per lo scioglimento dell’unione gay: basterà manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di separarsi davanti all’ufficiale di stato civile.
Cambio di sesso. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione gay. Viene inoltre stabilito che in caso di cambio di genere all’interno di una coppia sposata, anche se i coniugi manifestano la volontà di non farne cessare gli effetti civili, il matrimonio viene sciolto automaticamente e trasformato in unione civile.
Impedimenti e nullità. Sono cause di impedimento per la costituzione di una unione civile o di nullità: l’esistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile già in essere; l’interdizione per infermità di mente; rapporti di affinità o parentela; condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se sia stato disposto soltanto il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare. La procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile. Tra le cause di nullità anche tutte quelle previste dal codice civile per il matrimonio.
Le coppie di fatto etero. Si intendono ‘conviventi di fatto’ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero, in caso di morte (per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie).
Il diritto alla casa ‘a tempo’. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto alla casa viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitarvi stabilmente o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Case popolari. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Diritti del convivente nell’attività di impresa. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Il ‘contratto di convivenza’ e i rapporti patrimoniali. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un ‘contratto di convivenza’, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
Separazione. Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti. La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione dei beni. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
Assegno di mantenimento. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
Deleghe al governo. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi.