. La sentenza della Corte di Cassazione del 14 settembre 2016, n. 17990
- Il recente intervento della Cassazione in tema di conformità catastale e provvedimenti giudiziari
La Corte di cassazione con una recente pronuncia (1) è intervenuta sulla delimitazione dell’ambito di applicazione della normativa in tema di conformità catastale con riferimento ai provvedimenti giudiziali.
L’art. 29, comma 1-bis, della Legge n. 52/1985 non reca, infatti, alcun riferimento espresso ai provvedimenti giudiziari (2) ed apre, conseguentemente, un delicato problema interpretativo.
La Suprema corte ha avuto modo di occuparsi di questo problema interpretativo con riferimento ad una sentenza costitutiva di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto un bene immobile (art. 2932 cod. civ.) in relazione alla quale il ricorrente lamentava «la nullità e/o invalidità della sentenza per omessa indicazione della conformità catastale o alternativa attestazione (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto)». In altri termini, secondo il ricorrente, «la sentenza, ai fini del trasferimento immobiliare, sarebbe nulla perché non conterrebbe, come avrebbe dovuto, le indicazioni richieste dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis».
La Corte di cassazione, pur ritenendo infondato detto motivo di ricorso, dopo aver preliminarmente evidenziato come «secondo un orientamento diffuso in dottrina la norma di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, introdotto con D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si riferisce solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma, non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali, i quali, invece, null’altro dovrebbero contenere se non l’indicazione dei dati catastali, non essendo immaginabile che un atto giudiziario contenga alcuna dichiarazione e/o attestazione di un tecnico», ha ritenuto che, «tuttavia, considerato che la ratio legis è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, “l’esclusione”, appena indicata, non appare condivisibile, almeno nella forma assoluta, per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Piuttosto, appare ragionevole ritenere che, per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l’accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell’atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo. Con la conseguenza che, il mancato riferimento, nell’atto giudiziale di trasferimento, dei dati di cui alla normativa in esame non determinerebbe un vizio dell’atto giudiziario, nel caso in esame, della sentenza, ma l’omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio».