Cassazione, sentenza 16 settembre 2015, n. 18135 sez. Unite civili
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA – Prezzo massimo dell’immobile di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 – Estensione del vincolo nei passaggi di proprietà – Fondamento e condizioni.
Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la “ratio legis” di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita.