Immobile comprato con denaro altrui

Cassazione, sentenza 4 settembre 2015, n. 17604, sez. II civile

DIVISIONE – DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ – COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE – RESA DEI CONTI – Acquisto di un immobile con denaro del disponente ed intestazione del bene ad altro soggetto – Natura – Donazione indiretta dell’immobile e non del danaro – Collazione – Obbligo di conferire l’immobile.

 

Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto, sicché, in caso di collazione, si applica l’art. 737 c.c. con obbligo di conferire l’immobile.

(N.B. : esistono anche alcune sentenze in senso contrario per cui sarebbe configurabile unicamente una donazione del denaro)

Cassazione, sentenza 21 ottobre 2015, n. 21449, sez. II civile

DONAZIONE – Indiretta

 

La donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima.

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