La legge di Stabilità 2016 contiene molte novità fiscali. Un primo – significativo – intervento è costituito dall’eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016.
Sul fronte della tassazione immobiliare, di rilievo l’esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l’esenzione TASI per la prima casa. Novità anche per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, per i quali è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU.
La legge di Stabilità 2016 introduce, inoltre, norme per favorire la locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Tra le altre misure fiscali, viene istituita una nuova aliquota ridotta IVA al 5%, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi.
Si prevede, inoltre, la riduzione – dal 2017 – dell’aliquota IRES dal 27,5 al 24%, un bonus del 140% sugliammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature, la proroga dei termini per larivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell’aliquota della relativa imposta sostitutiva; per i soggetti IRES si riapre la possibilità dirivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni.
Il provvedimento, approvato definitivamente dal Senato, è atteso in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre, per l’entrata in vigore – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – delle nuove norme.
Le novità fiscali in sintesiClausole di salvaguardia IVA/accise
Vengono disattivate la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di Stabilità 2014; si rinviano al 2017 gli aumenti predisposti dall’ulteriore clausola introdotta dalla legge di Stabilità 2015.
Reddito atleti professionisti
Si esclude dal reddito da lavoro dipendente – per gli atleti professionisti – una quota del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.
IMU terreni agricoli
Dal 1° gennaio 2016:
– viene eliminato il moltiplicatore favorevole, pari a 75, riservato per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP);
– vengono eliminate le riduzioni a scaglioni previste per i CD e IAP dall’art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011;
– si introduce l’esenzione per i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
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IMU/TASI abitazione principale
– l’abitazione principale viene eliminata dal campo di applicazione della TASI. Ciò sia quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
– il versamento della TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle si lusso, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal Comune nel regolamento dell’anno 2015;
– in caso di assenza di indicazione di tale misura nel regolamento comunale 2015 ovvero nell’ipotesi di assenza totale di delibera anche per l’anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90%;
– è ridotta del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso);
– è sospesa, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti;
– è ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esentati.
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IVIE
Dal 1° gennaio 2016, l’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
IMU imbullonati
Dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate, in deroga alle disposizioni in vigore, hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016.
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TARI
Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
Inoltre viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Tassazione locale: altre novità
– è prevista una riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato;
– si anticipa al 14 ottobre il termine (attualmente fissato al 21 ottobre) per la trasmissione delle delibere da parte dei Comuni ai fini della loro pubblicazione nel portale del federalismo fiscale;
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– per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“immobili merce”) viene previsto un regime di favore, ossia l’applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%;
– si introduce l’esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisadestinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
– dal 2016, è disposta l’abrogazione della Imposta municipale secondaria (IMUS);
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– ad eccezione della TARI, è prevista, limitatamente all’anno 2016, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
– si precisa che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal D.M. Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.
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Borse di studio: agevolazioni fiscali
Si prevedono agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio erogate nel corso del programma Erasmus Plus; inoltre, si dispone l’esenzione IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano.
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Agevolazione imposta di registro prima casa
Si può usufruire dell’imposta di registro con aliquota agevolata al 2%, prevista per l’acquisto dell’abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell’atto.
Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare
Introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione, pari al 50% dell’imposta dovuta, è ripartita in 10 quote annuali.
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Ricomposizione fondiaria
Si esenta dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipo-catastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di pani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).
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Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata
È prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge n. 865/1971), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
Aliquote IRES
L’aliquota IRES – attualmente pari al 27,5% – passa al 24% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Viene conseguentemente rideterminata l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società in uno stato membro UE nonché in uno Stato aderente all’Accordo SEE, inclusi nella white list.
L’attuale aliquota dell’1,375% si abbassa all’1,20% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
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Addizionale IRES settore creditizio
Si introduce una addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari.
Inoltre, si rendono integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento, ossia gli enti creditizi e finanziari e si dispone la loro deducibilità integrale anche a fini IRAP.
Le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
IRAP in agricoltura
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2016) vengono esclusi dall’ambito soggettivo IRAP i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’art. 32 TUIR, i soggetti di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001, nonché le cooperative e loro consorzi ex art. 10, D.P.R. n. 601/1973.
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IRAP deduzione assunzioni
Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Ristrutturazioni edilizie , bonus mobili e risparmio energetico: proroga detrazioni
Vengono prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare, si mantengono anche per il 2016 le attuali misure fissate al:
– 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
– 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.
Per quanto riguarda il bonus mobili, viene previsto che le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro.
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Inoltre, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Si introduce la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) dicedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Leasing immobili ad uso abitazione principale
Si introduce una disciplina civilistica e fiscali sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia diimposta di registro, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, relativi al contratto di locazione finanziaria, e in particolare:
– dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro,
– del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).
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Edilizia popolare
Si estende l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.
Super ammortamento
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarà maggiorato del 40%.