l’assegnazione dei posti auto nel cortile comune

Quale manifestazione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte dell’assemblea del condominio, deve ritenersi consentita l’assegnazione dei posti-auto nel cortile comune; né tale regolamentazione, con relativa assegnazione di singoli posti-auto ai vari condomini, determina la divisione del bene comune o la nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi solo a rendere più ordinato e razionale l’uso paritario della cosa comune. Tali principi, già enunciati dal giudice di legittimità, sono stati ribaditi con sentenza del 12 novembre 2015, n. 23118.

In mancanza di accordo tra i condomini o di delibera assembleare – o addirittura ove l’assemblea non sia stata neppure costituita – la regolamentazione dell’uso della cosa comune, specifica la Corte, ben può essere richiesta algiudice e da lui disposta.

Nel caso di specie, l’attuale controricorrente aveva convenuto il giudizio il proprio fratello per ottenere lo scioglimento della comunione esistente sul cortile adiacente al fabbricato di loro proprietà ovvero, in subordine, ove la divisione non fosse possibile, l’individuazione e l’assegnazione all’interno dell’area comune, dei posti auto di pertinenza di ciascuna delle parti; il giudice adito aveva respinto la domanda di divisione del cortile adiacente al fabbricato, ritenendone l’indivisibilità, ma – sulla base della esperita consulenza tecnica d’ufficio – aveva individuato i posti-auto in esso ricavabili ripartendoli con assegnazione a ciascuna delle parti delle due porzioni individuate dal consulente tecnico, e con facoltà di ciascun condividente di erigere una parete divisoria.

A seguito di impugnazione dell’odierno ricorrente, la corte territoriale aveva respinto il gravame con sentenza che ora la Cassazione, anche in applicazione degli enunciati principi, ha ritenuto di confermare.

Esito del ricorso:

Rigetta, Corte di Appello di Genova, sentenza 1 settembre 2010, n. 956

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1102

Precedenti giurisprudenziali:

Cass. civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6573

Cass. civ. Sez. II, 19/07/2012, n. 12485

Cass. civ. Sez. II Ord., 18/02/2008, n. 3937

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