Agevolazioni “prima casa”: anche la donazione è idonea a conservare i benefici fiscali

In caso di vendita infraquinquennale della c.d. “prima casa”, il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste dal testo unico sull’imposta di registro opera non solo nel caso di acquisto a titolo oneroso di altra prima casa entro l’anno dalla vendita, ma anche in caso di acquisto per donazione. Tale il principio che può essere tratto da una recente decisione della Suprema Corte del 13 novembre 2015, n. 23219 che in tal modo consolida il più recente orientamento emerso in sede di legittimità.

Quando la legge stabilisce che, per il mantenimento dell’agevolazione, debba procedersi “..all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale..”, osserva la Corte, per “acquisto” deve intendersi sia quello oneroso che quello gratuito.

Nel caso di specie, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice tributario d’appello aveva confermato la decisione di prime cure favorevole all’accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di liquidazione che le aveva revocato il beneficio fiscale in quanto alla vendita infraquinquennale della c.d. prima casa era seguito l’acquisto di un’altra prima casa non a titolo oneroso bensì per donazione.

Esito del ricorso:

Rigetta, Comm. Trib. Reg. Piemonte, sentenza 22 maggio 2009, n. 39

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 769

DPR 26/04/1986, n. 131 art. 1 – Tariffa – Parte prima

Precedenti giurisprudenziali:

Cass. civ. Sez. V, 03/02/2014, n. 2266

Cass. civ. Sez. V, 26/06/2013, n. 16077

( Fonte: quotidiano giuridico Ipsoa )

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