Acquisto di immobili da parte di enti pubblici dopo il 2014

L’art. 12, comma 1-ter del decreto legge n. 98/2011 , dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito,nel sito internet istituzionale dell’ente».

La corte dei Conti, investita della presente fattispecie, ha inoltre precisato che:

– in primo luogo, perché esso chiarisce nuovamente che la disciplina indicata dall’art. 12, comma-1 ter, d.l. n. 98/11 trova applicazione anche con riferimento agli acquisti deliberati antecedentemente alla sua entrata in vigore, in quanto, «ai fini dell’individuazione della disciplina di legge applicabile ratione temporis, si deve prendere come riferimento l’effettuazione dell’operazione dell’acquisto, non il momento il cui l’ente locale aveva deliberato di procedere all’acquisto».

– in secondo luogo, perché esso si esprime anche riguardo alla necessità di acquisire preventivamente il parere del revisore dei conti per procedere all’acquisto in questione. A tale riguardo, la Corte dei Conti osserva che «l’art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/11 non prescrive all’ente di acquisire il parere dell’organo di revisione sulle operazioni di acquisto immobiliare, tuttavia, l’ente locale ha il dovere di richiederlo quando l’atto di acquisto in concreto rientri in una delle ipotesi enumerate dalla lettera b) del primo comma dell’art. 239 Tuel o, quando, lo statuto dell’ente medesimo abbia ampliato le funzioni dell’organo di revisione con riferimento a questa specifica materia (sesto comma, art. 239 cit.)».

 

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